Ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 10/1991, gli Enti competenti sono tenuti a vigilare sullo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili ubicati sul proprio territorio. La normativa vigente individua come autorità competenti i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, nonché le Province e le Città metropolitane per le restanti aree territoriali. Tale attività di vigilanza si esercita attraverso le ispezioni degli impianti termici, ossia controlli tecnici e documentali svolti in loco, finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti.
Le ispezioni riguardano gli impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale pari o superiore a 10 kW, e gli impianti di climatizzazione estiva (a ciclo frigorifero) con potenza termica utile nominale pari o superiore a 12 kW. Le attività ispettive comprendono:
il controllo della documentazione di impianto prevista dalle normative vigenti, al fine di verificarne la completezza e l’aggiornamento, a dimostrazione della corretta esecuzione delle operazioni di installazione e manutenzione;
l’ispezione visiva dell’impianto e dei locali di installazione, volta ad accertare la corretta posa in opera dell’impianto stesso;
i controlli strumentali sui gruppi termici, comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, al fine di verificare il raggiungimento dei livelli minimi di rendimento e la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.
Le Autorità competenti possono avvalersi di organismi esterni appositamente abilitati per lo svolgimento del servizio di accertamento e ispezione degli impianti sul territorio di propria competenza. COSERTEC S.r.l. è un Organismo abilitato all’esecuzione di tale servizio.
L’ispezione è comunicata al responsabile dell’impianto da COSERTEC S.r.l. con un preavviso minimo di 15 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), con l’indicazione del giorno e della fascia oraria della visita.
In caso di singole unità immobiliari residenziali, il responsabile di impianto è individuato come segue:
il proprietario, qualora risieda nell’immobile o qualora l’unità immobiliare non sia locata;
l’occupante, a qualsiasi titolo;
l’amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
il proprietario o l’amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
il terzo responsabile, nei limiti di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in apposito locale tecnico esclusivamente dedicato. Nei casi in cui nel medesimo locale tecnico siano presenti generatori di calore o macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, è possibile nominare un unico terzo responsabile.
È possibile delegare una persona di fiducia, purché maggiorenne, a presenziare all’ispezione in propria sostituzione. In alternativa, il responsabile può richiedere, per una sola volta, il rinvio della visita, dandone comunicazione scritta – anche a mezzo PEC o e-mail – a COSERTEC, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data prevista. Per informazioni, è possibile contattare il numero verde della società. Si precisa che, anche in caso di contatto telefonico preventivo, è comunque necessario formalizzare la richiesta in forma scritta, ai sensi del Regolamento Regionale vigente. Si ricorda che le ispezioni costituiscono un servizio di pubblica utilità e, come tali, non possono essere impedite.
Il responsabile di impianto è tenuto a mettere a disposizione dell’ispettore la seguente documentazione:
i rapporti di manutenzione redatti e sottoscritti dall’operatore incaricato del controllo e della manutenzione;
il libretto di impianto regolarmente compilato, comprensivo almeno dell’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
le istruzioni per la manutenzione di cui all’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. n. 37/2008;
ove applicabile, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (già ISPESL) e ogni ulteriore documentazione richiesta in ragione della tipologia dell’impianto.
Al termine dell’ispezione, il responsabile di impianto è tenuto a sottoscrivere per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova redatte dall’ispettore, trattenendone una copia da allegare al libretto di impianto. Non dovrà essere corrisposta alcuna somma all’ispettore per la visita effettuata. In caso di impossibilità a presenziare, il responsabile può delegare, mediante delega scritta, una persona maggiorenne di propria fiducia.
Gli impianti che, all’atto dell’ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) in corso di validità, redatto conformemente alle disposizioni di cui al par.8 della D.G.R. n.1672/2014, non sono soggetti ad alcun onere di spesa. Gli impianti privi di tale rapporto, o per i quali esso risulti scaduto, sono soggetti a ispezione con addebito a carico del responsabile, secondo le tariffe di cui all’Allegato N del Regolamento Regionale n. 1/2018.
Le ispezioni su impianti condominiali effettuate su richiesta del singolo condomino ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.P.R. n. 412/1993 sono sempre effettuate con addebito: l’onere è posto a carico del richiedente qualora l’ispezione non rilevi anomalie, ovvero a carico del condominio nel caso in cui emergano situazioni di criticità.
Le azioni da intraprendere dipendono dalla tipologia di non conformità rilevata. In ogni caso, il responsabile è tenuto a provvedere all’adeguamento dell’impianto, avvalendosi di un soggetto abilitato (nella maggior parte dei casi è sufficiente il proprio manutentore), entro i termini indicati dall’ispettore, e a trasmettere a COSERTEC o direttamente all’Ente locale il modulo rilasciato in sede di ispezione, a conferma dell’avvenuto adeguamento.
Il modulo riporta tutte le indicazioni e le procedure da seguire. Per ulteriori chiarimenti in merito alle anomalie riscontrate o alle modalità di adeguamento, è possibile rivolgersi agli uffici dell’Ente che ha disposto l’ispezione ovvero agli uffici di COSERTEC, nei tempi e nei modi indicati nei recapiti di contatto.
Qualora l’ispezione evidenzi l’assenza di un rapporto di controllo di efficienza energetica valido per l’anno oggetto di verifica, ovvero il mancato svolgimento delle manutenzioni obbligatorie, il responsabile dell’impianto riceve una diffida formale con cui è invitato a regolarizzare la propria posizione – mediante l’effettuazione del controllo di efficienza energetica e il versamento del contributo dovuto – entro trenta giorni dalla data dell’ispezione. Entro il medesimo termine, il responsabile è tenuto a trasmettere a COSERTEC il modulo di adeguamento rilasciato dall’ispettore, debitamente compilato, sottoscritto e corredato della documentazione attestante l’avvenuto adempimento. In caso di mancato rispetto della diffida, l’Autorità competente provvede all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005.
Il responsabile dell’impianto è tenuto a contattare telefonicamente COSERTEC entro 7 giorni dal ricevimento della notifica, al fine di concordare una nuova data per l’effettuazione dell’ispezione. In assenza di tale contatto, l’ispezione verrà fissata in altra data comunicata con raccomandata o PEC, con addebito delle spese nella misura prevista dall’art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale. Qualora anche questa seconda ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili al responsabile, l’Autorità competente provvede all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005 e ne informa tutti i soggetti preposti alla tutela della pubblica incolumità, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 74/2013, il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle disposizioni normative. Nel caso di singole unità immobiliari residenziali, il responsabile è individuato nell’occupante, a qualsiasi titolo. Il proprietario lo è soltanto in caso di unità immobiliare non locata. Pertanto, la sanzione è a carico del conduttore (affittuario), ferma restando l’obbligazione del proprietario di consegnare allo stesso tutta la documentazione relativa all’impianto.
Il responsabile è tenuto a inviare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la disattivazione dell’impianto presente nell’immobile, con indicazione degli eventuali nuovi sistemi di climatizzazione estiva o invernale adottati. L’apposito modulo è disponibile nella sezione dedicata del presente sito ovvero sul portale dell’Ente locale di riferimento.
Per approfondimenti è possibile consultare i siti istituzionali degli Enti competenti o le ulteriori FAQ a questo link